Piccola guida per specializzandi pediatri e sostituti pediatri alle prime armi

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Una scena tratta dalla mitica serie Scrubs

Dopo mille peripezie e anni di sacrifici, per alcuni giovani medici si aprono le porte della tanto sognata scuola di specializzazione in pediatria. 

Per tutti quelli non entrati in specializzazione un’ottima opportunità di apprendimento sono le sostituzioni del Pediatra di Libera Scelta, purché si abbia la giusta esperienza, che può essere fatta frequentando le corsie ospedaliere e affiancando i titolari degli studi, il percorso universitario di medicina seppur titolo abilitante, a nostro giudizio non è di per sé sufficiente. Qualsiasi sia il vostro lavoro, specializzando o sostituto vi auguro di svolgere al meglio la vostra, tanto delicata, professione. Questa è una piccola guida con consigli utili per i vostri acquisti necessari prima di iniziare la vostra professione. Se volete spendere al meglio il vostro primo stipendio date un’occhiata a questo articolo fatto per voi.

Il mondo non si mantiene che per il fiato dei bambini. Cit  Torah Talmud

Per tutti gli appassionati della pediatria (studenti, specializzandi, sostituti) vi ricordo il nostro gruppo facebook ,Sostituzioni Pediatria e Aspiranti Pediatri  forum di discussione per casi clinici pediatrici, linee guida, problemi burocratici e tante altre difficoltà che si riscontrano nelle sostituzioni dei pediatri di libera scelta/percorso di specializzazione.

N.B. Per i neolaureati: la pratica clinica è fondamentale in pediatria, quindi se non avete mai frequentato una corsia di pediatria o un pediatra di famiglia, la prima cosa da fare è contattare personalmente un primario o un pediatra di famiglia e chiedere di diventare un medico osservatore volontario, in sostanza un volontario che frequenta la corsia o lo studio del pediatra di famiglia, senza percepire remunerazione. Molto spesso gli ospedali universitari sono più propensi ad accettare tale tipo di candidatura, ma nei piccoli ospedali provinciali c’è più possibilità che qualcuno si dedichi a voi. Per i pediatri di famiglia invece è importante farsi conoscere di persona, quindi vi consiglio sempre di rivolgervi personalmente al professionista.

PRONTUARI E LIBRI

Poiché la pediatria è una branca vastissima, che abbraccia tutte le subspecializzazioni, sarà sicuramente molto utile un buon prontuario pediatrico di facile consultazione, che vi fornisca una infarinatura sulle terapie e sulle diagnosi differenziali, il più venduto su Amazon per molti anni (quindi una garanzia indiscutibile) è stato il manuale di Diagnosi e terapia pediatrica pratica. Maglietta ultima edizione. Più recente come anno di pubblicazione rispetto al Maglietta, è il manuale Pediatria pratica. Diagnosi e terapia. Pession ed 2019 con contenuto online, visto la recente pubblicazione ha come punto di forza l’aggiornamento alle più recenti linee guida, anche la nuova edizione è ricca di tabelle e flowchart, oltre che alcune appendici relative ai valori antropometrici e di riferimento di più frequente utilizzo nella pratica clinica, ci aspettiamo che diventi presto il nuovo punto di riferimento.
Meno conosciuto, è il Prontuario pediatrico. Guida alla terapia ed 2012, a cura del gruppo editoriale di Medico e Bambino, il libro è nato per le esigenze dello specializzando in pediatria quindi ha una impostazione di grande aiuto per lo specializzando alle prime armi, sempre della stessa casa editrice è il libro Padiatria. Dal sintomo alla cura. 188 protocolli pediatrici di pronto uso, per problemi banali o complessi, il libro  è organizzato con una suddivisione in sintomi per guidarci nella diagnosi differenziale. Altro manuale per la scelta del protocollo terapeutico in età pediatrica è il manuale Pediatria dalla A alla Z. Guida pratica alla diagnosi e al trattamento ed 2017, vedremo se riuscirà ad entrare nei camici dei medici come già avvenuto per il Maglietta e il Pession, le poche recensioni online non sono a sue favore per l’eccessiva discorsività a discapito della sintesi/velocità di consultazione.
Vi segnalo inoltre l’iniziativa della regione Emilia Romagna: il prontuario pediatrico commentato, composto da una scheda con dosaggi, formulazioni e indicazioni terapeutiche, in fondo sono presenti schede con molti commenti utili per i vari farmaci di uso pediatrico. Tra i segnalati da voi (entrambi in inglese, ma ne valgono la pena) abbiamo un giudizio ottimo sul  The Harriet Lane Handbook: Mobile Medicine Series, 22ed e  il Pediatric & Neonatal Dosage Handbook ed sett 2016. In basso trovate la recensione ricevuta da voi lettori su questi due ottimi testi.

Naturalmente tutti i prontuari hanno una funzione diversa e non sostituiscono lo studio di un “vero” manuale, in questo caso il migliore probabilmente resta Pediatria di Nelson giunto alla 19a ed., e la sua versione “ridotta” Nelson. Manuale di pediatria. Per molti l’impostazione americana del libro è però un limite, per cui ottime alternative sono i manuali di editori italiani, tra cui spiccano il Pediatria. Principi e pratica clinica ed 2013 Bartolozzi et al.  (forse il più noto nelle università italiane e da poco rinnovato) o Pediatria generale e specialistica, aggiornato e validissimo contando tra gli autori molti dei massimi esperti di pediatria in Italia, schematico e sintetico quindi utile per una rapida consultazione il Manuale di Pediatria La pratica clinica – con accesso contenuti extra online aggiornato nel 2016.


Per i sostituti e per gli specializzandi durante la formazione presso il PLS vi segnalo un libro scritto nel 2016 da alcuni esponenti della società scientifica SICUPP, molto attiva nella pediatria delle cure primarie, testo ricco di iconografia, tabelle e schede di approfondimento, rappresenta uno strumento di aggiornamento utile per l’attività quotidiana del pediatra di famiglia I bilanci di salute. SICUPP

Consigliati da voi:

  • Da Martina: “sicuramente il manuale migliore di pediatria che abbia mai visto è l’Harriet Lane handbook. È in inglese ma è praticissimo. A maggio è uscita la versione aggiornata. Lo consiglio. ” The Harriet Lane Handbook: Mobile Medicine Series, 21ed mag 2017 (Inglese) 
  • Da Marco: “mai visto un manuale così bene formulato sulla terapia pediatrica, il mio caro Maglietta andrà in pensione e lascerà il posto nel camice al Pediatric & Neonatal Dosage Handbook ed sett 2016, diluizioni, velocità di infusione, accorgimenti speciali ed effetti collaterali da monitorare non saranno più un mistero. Utilissimo anche lo schema riservato per ogni farmaco al neonato. Fittissimo di notizie e info utili sulle terapie, in pratica completo per tutte le terapie di uso corrente, ma anche specialistiche!”

FONENDOSCOPIO e OTOSCOPIO

Fonendoscopio e otoscopio sono gli strumenti di base per qualsiasi pediatria.
Tra i fonendoscopi è indiscutibile che il più diffuso sia il Littmann Pediatric Stetoscopio, la cui qualità è alta e il prezzo abbordabile.
Tra gli otoscopi non è facile orientarsi, l’ Otoscopio Heine Mini 3000 seppur più costoso permette con una testa da comprare a parte di effettuare il test pneumatico del timpano, la maneggevolezza e la garanzia di una casa di produzione storica rendono questo otoscopio uno dei più venduti in Italia. Per chi cerca il risparmio si può orientare verso uno Spengler – Otoscopio Smartlight, illuminazione alogena allo xenoAIESI a fibre ottiche a cui si adattano bene gli speculum dell’Heine. La Littmann è presente anche nel mercato degli otoscopi con il Littmann 5316 White Light Optics Otoscopio a Luce Bianca con LED, Nero, ma non ha la stessa egemonia che ha raggiunto con i suoi fonendoscopi e spesso non sono facili da reperire in commercio.

PROGRAMMI INFORMATICI ED APP

Il Growth Calculator è un progetto della SIEDP (questa la pagina per scaricarlo), con l’obbiettivo di fornire ai medici pediatri uno strumento utile al calcolo dell’altezza dei bambini in età pediatrica. Oltre alle classiche curve dei percentili peso-altezza, il calcolatore vi permetterà di creare grafici con curve neonatali, Body Mass Index (BMI), velocità di crescita. Disponibili curve Cacciari, Tanner, WHO, Colee e molte altre.

ASSICURAZIONE, NORMATIVA E ALTRE FAQ PER SPECIALIZZANDI  (dal sito della Sapienza Università di Roma.., seppur il sito è molto aggiornato, è importante fare sempre riferimento alla segreteria della propria facoltà per accertarsi di novità o cambiamenti)

Quali sono le normative che regolano la formazione degli specializzandi medici?

– Decreto Legislativo 368/99 e successive modificazioni;
– Decreto Ministeriale 01/08/2005 (riassetto degli ordinamenti didattici);
– Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”
– Decreto Ministeriale n . 48 del 20/04/2015 “Regolamento concernente le modalita’ per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”

Qual è l’impegno orario previsto per gli specializzandi medici?

Come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 368/99 “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria.” Complessivamente 38 ore settimanali.

Qual è il trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica?

Ai medici specializzandi è corrisposto un trattamento economico composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700,00 € lordi per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente allo specializzando dall’Ufficio Stipendi.

contratto prevede contributi previdenziali?

La Finanziaria 2006 (art. 1, comma 300) ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, dei medici con contratto di formazione specialistica.
Dopo alterni orientamenti sull’obbligo contributivo di tali soggetti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su parere conforme del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito che, alla stregua di tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata, sono assoggettati:
–        all’aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale;
–        all’aliquota piena in caso contrario.
Non è previsto l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata in capo ai medici, poiché si ritiene validamente assolto con l’invio delle denunce E-mens da parte delle università.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’INPS.

Cosa prevede il contratto riguardo l’assicurazione?

L’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/99 stabilisce che “L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”.

Quali sono le cause di risoluzione anticipata del contratto?

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto i casi previsti all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 368/99 per cui “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi)  in caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.”

iÈ possibile sospendere il corso di studi per motivi particolari?

Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia,  maternità o congedo parentale.

Lo specializzando medico ha le ferie?

Per quanto previsto dal D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico”. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie. Tutte le assenze inferiori a 40 giorni (matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, ecc.) rientrano in questa tipologia di assenza.

Cosa prevede il contratto sulle assenze per malattia?

Come previsto dal D.Lgs. 368/99 all’art. 40 comma 3 “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.”
Pertanto i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

A chi devo comunicare le sospensioni per malattia superiore ai 40 giorni?

Si deve presentare idonea domanda, da consegnare segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione entro tre giorni dall’inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola.

Sono in stato di gravidanza, come faccio a sospendere la mia formazione?

Inizialmente si comunicare lo stato di gravidanza al Direttore della scuola che dovrà adibire la specializzanda a mansioni non pericolose per la salute della mamma e per quella del nascituro senza, al tempo stesso, pregiudicare la formazione. Se ciò non è possibile, è necessario rivolgersi alla Direzione provinciale del Lavoro che, in base alla documentazione prodotta attestante la situazione, rilascia l’autorizzazione a sospendere l’attività di formazione prima del periodo di astensione obbligatoria.

L’astensione per maternità è obbligatoria per legge, nel corso del sesto mese di gravidanza bisogna presentare un’istanza in bollo da € 16,00 alla Segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione indicando i periodi di astensione (due mesi prima e tre dopo la data presunta del parto) allegando la certificazione di un medico specialista di una struttura pubblica che attesta il tuo stato. Una copia della documentazione deve essere presentata anche alla segreteria scuola.

Se viceversa si volesse usufruire della formula un mese prima e quattro dopo la data presunta del parto, nell’istanza alla Segreteria bisogna allegare:
– certificato di un ginecologo di una struttura pubblica che attesti, oltre allo stato di gravidanza, che non ci sono rischi di salute per la madre e per il nascituro al prosieguo dell’attività;
– certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (rilasciata dal Direttore della scuola se l’attività non è soggetta ad obbligo di sorveglianza sanitaria).

Una copia della documentazione deve essere presentata anche alla segreteria della scuola di specializzazione.

 

Cosa prevede il contratto sulle assenze per maternità?

Per le specializzande in gravidanza vale il D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:
–        il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
–        il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
–        riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.

Naturalmente il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.
Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Cosa devo fare per rientrare in formazione dopo l’astensione obbligatoria per maternità?

L’astensione obbligatoria per maternità termina tre mesi o quattro mesi (se hai usufruito della flessibilità fino all’ottavo mese di gravidanza) dopo la data effettiva del parto. Se la data effettiva del parto è però antecedente la data presunta il periodo di sospensione viene calcolato dalla data presunta. Bisogna presentare un’istanza in carta semplice alla segreteria amministrativa delle scuole di specializzazione indicando il giorno in cui si riprende l’attività formativa. Una copia della documentazione deve essere presentata anche alla segreteria della scuola che deve attestare la ripresa della formazione.

Cosa succede se per una seconda maternità supero il periodo massimo di comporto di 12 mesi?

In caso di gravidanza il superamento del periodo di assenza massimo non comporta la risoluzione anticipata del contratto, in quanto vale la legge sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/01) e tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

Il trattamento economico, pari alla sola quota fissa, è corrisposto solo per il  periodo di assenza massimo di 12 mesi durante tutto il corso di specializzazione, le ulteriori assenze aggiuntive per gravidanza sono previste per quanto esposto sopra, ma non sono retribuite. Se ad esempio per la precedente gravidanza l’assenza è stata  pari ad 11 mesi (5 mesi di congedo per maternità obbligatorio + 6 mesi di congedo parentale), per la seconda gravidanza il trattamento economico viene corrisposto solo per il primo mese di assenza dei 5 di maternità obbligatoria previsti per legge. Anche l’eventuale congedo parentale facoltativo, se usufruito non è retribuito.
I periodi di assenza andranno però recuperati interamente, quindi nell’ipotesi di voler usufruire dei 6 mesi di congedo parentale facoltativo anche per la seconda gravidanza, si dovrà recuperare un periodo totale di 22 mesi per il raggiungimento della specializzazione. Durante i periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo del trattamento economico.

Cosa succede se supero il periodo massimo di assenze da recuperare?

Secondo quanto disposto dall’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 368/99 il superamento del periodo massimo di comporto, pari a 12 mesi, è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Posso lavorare più di 38 ore settimanali per terminare in anticipo il periodo di recupero?

No, non è possibile lavorare per più di 38 ore settimanali allo scopo di terminare in anticipo il periodo di recupero. La scadenza del contratto viene posticipata di un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare.

Quali sono le attività che posso effettuare?

Il D. Lgs. 368/99 art. 40 comma 1 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico é inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”.
Pertanto il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 368/99 dalla legge n. 448 del 28/12/2001 [finanziaria 2002] art. 19 comma 11 e DL 81/04 convertito nella legge n. 138 del 26/05/2004, art. 2-octies.
Sulla base delle suddette disposizioni lo specializzando, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può:
–        effettuare l’attività intramuraria, se ha già una precedente specializzazione medica;
–        sostituire  a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
–        essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

Posso effettuare prestazioni occasionali ?

No, se inerenti la propria professione. Le prestazioni occasionali sono regolamentate dalla legge Biagi, D. Lgs. 276/2003, in base alla quale per determinate categorie è possibile effettuare delle “prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”(art. 61 comma 2). I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell’art. 61 del suddetto decreto cita “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali […]”.
Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività medica ricevendo compenso  come prestazione occasionale.
La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all’art. 37 comma 5 “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.”

Posso avere la partita IVA?

È possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica).

Ho già conseguito una specializzazione medica, posso partecipare al concorso per conseguirne un’altra?

Si. Attualmente non ci sono limitazioni al numero delle specializzazioni che si possono conseguire. Puoi comunque accertarti o meno della possibilità nel momento in cui esce il bando di concorso.

È possibile frequentare contemporaneamente la scuola di specializzazione e un altro corso di studi?

Come stabilito dall’art. 9 comma 2 del Manifesto degli Studi 2011/2012 “Per gli studenti delle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia U.E. esiste incompatibilità assoluta con la frequenza di qualsiasi corso che rilasci un titolo di studio, fatte salve eventuali eccezioni connesse alle previsioni della Legge 30 dicembre 2010, n.240, art.19 comma 6 bis.”

Posso effettuare dei periodi di formazione in strutture al di fuori della rete formativa o all’estero?

L’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 368/99 dispone che “Nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162Secondo il D.P.R. 162/82 art. 12 comma 3: “[…] Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero o nell’ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.” È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa e anche all’estero se autorizzati dal consiglio della scuola.
In caso di formazione all’estero l’assicurazione è a carico dello specializzando o si può prevedere una forma mista di integrazione da parte dell’azienda ospitante.

Per quanto tempo posso effettuare la formazione all’estero?

Il periodo massimo di formazione all’estero è pari a 18 mesi, come stabilito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007.

 

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