Assenza da lavoro per Malattia, le nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2015

certificato malattia telematicoAssenza da lavoro per Malattia, le nuove regole dell’INPS in vigore dal 1 gennaio 2015.
Tutti gli specializzandi hanno diritto ad un periodo di assenza giustificata dal lavoro, per malattia, della durata complessiva di 30 gg/anno. Rispetto ai dipendenti pubblici, gli specializzandi, in quanto retribuiti come medici in formazione con borsa di studio, hanno una legislazione leggermente differente, quindi far riferimento sempre al contratto firmato con l’università. E’ utile però avere idea di quale sia la legislazione in materia, in quanto molto spesso, specie gli specializzandi del primo anno, sono spesso lasciati brancolare nel buio senza una vera nota informativa a cura degli atenei. Questo il link al sito INPS con la normativa scaricabile in pdf.

I certificati medici devono essere “obbligatoriamente” telematici ed emessi il giorno stesso della comparsa dell’evento di malattia (come disposto dalla circolare Brunetta n. 1 dell 11 marzo 2010 che integra i precedenti Decreti del Ministero della Salute). L’inosservanza degli obblighi di invio del certificato telematico costituisce illecito disciplinare.

inpsÈ consentito allo specializzando, avendo a disposizione il numero di certificato emesso dal medico curante, accedere tramite il sistema informatizzato al sito dell’ Inps per visualizzare il proprio certificato medico, seguendo questo link .

Il certificato di malattia (on-line o cartaceo) deve essere necessariamente rilasciato da una struttura pubblica (medico convenzionato con il SSN o dipendente del SSN) in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e dal 3° evento di malattia nell’anno solare. Quindi oltre al MMG e alla Guardia Medica, è consentito farsi redigere il certificato anche da un medico in libera professione (entro i limiti sopra descritti), quest’ultimo dovrà però fatturare la prestazione, eventualmente con la dicitura di gratuita. (fonte SNAMI palermo )

Le nuove regole per l’assenza per malattia, prevede che i controlli vengano effettuati con modalità differenti nel settore pubblico, rispetto al settore privato:

Dipendenti Statali
Vengono raggruppati all’interno di questo gruppo:
- i dipendenti statali,
- gli insegnanti,
- i lavoratori della Pubblica Amministrazione,
- i lavoratori degli Enti locali,
- i vigili del fuoco,
- la Polizia d Stato,
- le Asl,
- i militari

La reperibilità in questo caso è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Per quanto riguarda le fasce orarie:

- dalle ore: 9.00 alle ore: 13.00,
- dalle ore: 15:00 alle ore: 18:00.

Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali devono rimanere presso la residenza indicata nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’Inps.

Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:
1) malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita.
2) Infortuni di lavoro.
3) Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
4) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
5) Gestazione a rischio.

Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Dipendenti Privati
Per quanto riguarda i dipendenti privati permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma cambiano gli orari:

- dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.
- dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.

Le eccezioni e le esenzioni precedentemente elencate per i lavoratori pubblici, valgono anche per i dipendenti privati.

Visite fiscali: le regole per il medico
Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.

Visite fiscali: le sanzioni
Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

Visite Fiscali: lo stipendio (ATTENZIONE legislazione differente nello specializzando in quanto trattasi di borsa di studio)
Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali:

- dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%,
- dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%,
- dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.

Si ricorda che l’ articolo 55 comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico telematico (obbligatorio dal 2010). La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possano inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (in caso di errori), o li rettificano quando un paziente ha un decorso più favorevole della malattia tale da ridurre la prognosi.

Poiché la legge (art. 2087 cod. civ.) pone a carico del datore di lavoro tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, tenendo conto che lo stesso non è legittimato a ricevere il certificato medico indicante la malattia e quindi ad attuare le debite valutazioni di un eventuale rientro anticipato, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro dovrà inviare un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. Solo in tal caso potrà essere riammesso in servizio.

 

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