Articolo 36 Sostituzioni pediatri di famiglia

Articolo 36 Sostituzioni pediatri di famiglia, fonte www.fimp.org

1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera,
fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente
Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che
lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il
medico sostituito comunica, insieme alla dichiarazione di assenza dal servizio, la
motivazione della stessa.
2. Il pediatra sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità
prevista dall’articolo 17.
3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri
assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni oggettive non lo consentano, un medico
che garantisca un adeguato livello di qualità professionale.
4. Il sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da
parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività
previste dal presente Accordo. Il sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività
assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard
assistenziale e orario di apertura dello studio, del pediatra sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari di incarico, il sostituito
dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione
secondo le modalità organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.
6. Negli altri casi il pediatra sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti
sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del pediatra sostituito durante la
sostituzione.
8. Alla sostituzione del pediatra sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui
all’art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al
pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del
pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del
pediatra incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del
pediatra nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali
previsti dal presente Accordo, dagli Accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del
presente Accordo.
12. Gli Accordi regionali definiscono le diverse modalità di corresponsione dei compensi,
in caso di sostituzione effettuata da medico sprovvisto di specializzazione in pediatria o
discipline equipollenti.
13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i
compensi al pediatra sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal
31° giorno corrispondono i compensi direttamente al pediatra che effettua la sostituzione,
purché abbia i requisiti per l’iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il
trattamento economico previsto dal successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra pediatra sostituito e pediatra sostituto sono disciplinati dalla
norme di cui all’allegato sub lettera F, nel rispetto della normativa fiscale.
15. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve
tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto
individuandolo tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all’art. 15, e secondo l’ordine
della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito di iscrizione
del pediatra sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della
sostituzione al pediatra sostituto.
16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e
per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione
superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda sentito il Comitato di cui
all’art.23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso
ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire
i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono
liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del
sostituto. Qualora il pediatra fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento
del decesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti in carico al pediatra
deceduto fino all’eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non
superiore a sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la
sostituzione.